Cooperativa di Garanzia degli Artigiani e delle piccole Imprese di Sassari - Statuto Sociale
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Cooperativa di Garanzia | Statuto Sociale: testo completo

STATUTO
COOPERATIVA DI GARANZIA DEGLI ARTIGIANI
E DELLE PICCOLE IMPRESE
SEDE LEGALE SASSARI


TITOLO I:
Costituzione, Denominazione, Sede, Scopo,
Durata della Società

ART. 1 - È costituita la “Cooperativa di Garanzia degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese Società Cooperativa”, che potrà avvalersi della denominazione abbreviata “CONFIDI COOP.GAR.”.
La Cooperativa ha sede in Sassari.
ART. 2 - La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di fornire garanzie per agevolare la concessione ai propri soci di cui al successivo art. 8, di qualsiasi tipo di finanziamenti destinati all’esercizio delle imprese, al fine di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento delle produzioni, dei processi e degli stabilimenti.
La Cooperativa può inoltre assistere i propri soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma o tipo presso enti pubblici o privati, a carattere nazionale ed internazionale, nonché comunitario.
La Cooperativa può aderire a consorzi costituiti a livello provinciale, regionale o nazionale con finalità connesse e strumentali all’attività tipica della stessa.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie e commerciali strategiche per il raggiungimento degli scopi sociali.
La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B., svolgere le attività previste dal comma 32 dell’art.13 del D.L. 30.09.2003 n° 269.
Specificatamente la società può procedere alla pubblicazione di un giornale sociale con il preciso scopo di tenere costantemente informati i soci sugli sviluppi del settore delle piccole e medie imprese in campo economico e normativo e quindi di pubblicizzare e promuovere le attività e le iniziative della Cooperativa stessa.
ART. 3 - La durata della Cooperativa ha termine al 31 dicembre 2030; potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni in dieci anni.

 

TITOLO II:
PATRIMONIO SOCIALE

ART. 4 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale variabile, che, in ogni caso non può essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), ai sensi dell’art.13, comma 12, D.L.269/2003, è formato da quote, dell’importo minimo di euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque) ciascuna, versate dai soci, nessuno dei quali può detenere una quota di partecipazione superiore al 20 (venti) per cento del capitale;

  2. dalle riserve;

  3. da donazioni, lasciti ed elargizioni di enti, associazioni o privati;

  4. da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, dell’ente Regione e di enti pubblici e da una parte degli utili;

  5. di un fondo antiusura ai sensi dell’art.15 comma 2° della Legge n.108/96;

  6. di un fondo di riserva indisponibile.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell’art.2.
I fondi di cui ai punti b), c), d), e) e f) non sono distribuibili tra i soci nemmeno all’atto di scioglimento della Cooperativa.
Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti dal versamento dell’eventuale quota di servizio, dai diritti e dalle provvigioni di cui ai successivi artt.11 e 22, nonché dai redditi patrimoniali dei fondi della Cooperativa stessa e quindi dai contributi eventualmente concessi per le spese di gestione della Cooperativa dalla regione, da enti, associazioni o privati.
ART. 5 - La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
ART. 6 - Le quote sociali sono nominative.
Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è  frazionabile, non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa e comunque la cessione puo’ avvenire solo previa autorizzazione dell’organo amministrativo.
Le quote possono essere trasferite per causa di successione con effetto verso la società soltanto se l’erede sia socio o, avendo i requisiti di cui all’art.8 sia ammesso in qualità di socio in conformità all’art.9.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

 

TITOLO III:
SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è illimitato.
ART. 8 - Può far parte della Cooperativa l’impresa artigiana iscritta all’albo previsto dalla legge 443/85 e successive modificazioni purché non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né sia fallita e purché il suo titolare non abbia riportato condanne a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dei pubblici uffici. Restano soci in ogni caso i soci fondatori che mantengono la loro quota sociale versata al momento della costituzione della cooperativa.
Nello spirito di quanto espresso all’art. 6 della legge 443/85 potranno essere soci imprese di servizi od industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo nonché, secondo gli stessi parametri, le imprese di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 269/2003, enti privati di ricerca finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
ART. 9 - L’ammissione dei soci è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del consiglio stesso, nel libro dei soci. L’eventuale diniego deve essere motivato.
ART. 10 - Il socio è tenuto a versare all’atto di ammissione la quota sociale.
ART. 11 - Il socio potrà essere tenuto a versare, inoltre, all’atto dell’ammissione o nel momento di una richiesta di prestazioni, una quota di servizio, il cui importo verrà deliberato dal consiglio di amministrazione.
ART. 12 - Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali, a prendere atto delle convenzioni bancarie in essere ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.
ART. 13 - La perdita della qualità di socio ha luogo per trasferimento della quota sociale, per causa di morte, recesso, esclusione; essa deve essere annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.
Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
L’esclusione é deliberata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.8. L’esclusione potrà avvenire nei confronti dell’impresa:

  1. per la quale sia stata disposta la cancellazione dal registro delle imprese ;

  2. che trasferisca la propria sede fuori dei territori in cui opera la Cooperativa;

  3. che non effettua il pagamento , a norma dell’art.10, delle quote sottoscritte;

  4. che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall’art.8 e nei casi previsti dalla legge.

È comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa ferme restando le procedure necessarie per il recupero del credito.
ART. 14 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione debitamente motivate a norma dell’articolo precedente devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni successivi alla deliberazione.
Il socio può proporre opposizione davanti al tribunale a norma dell’articolo 2533 c.c. avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal consiglio di amministrazione.
ART. 15 - Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote in misura non superiore all’importo versato.
ART. 16 - Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale per i casi di esclusione o morte.
ART. 17 - Il socio che ha ottenuto le garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt.13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.
ART. 18 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione di qualità di socio si è verificata e ne risponde ai sensi dell’art.2536 c.c. fino al termine di un anno dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

 

TITOLO IV:
OPERAZIONI

ART. 19 - La Cooperativa può compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2.
ART 20 - Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dopo 15 gg dalla sua ammissione o, a discrezione del consiglio d’amministrazione, subito dopo l’ammissione a socio.
Nel deliberare la concessione delle prestazioni, si dovrà tenere conto:

  1. della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell’impresa richiedente e delle prospettive sia in termini di reddito che in termini di crescita o stabilizzazione nel mercato dell’impresa stessa;

  2. della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

  3. dell’esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

ART. 21 - La Cooperativa può stipulare specifiche e particolari convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti e associazioni per la concessione ai propri soci di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia per un importo massimo complessivo calcolato sulla base del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il rapporto fissato dalle norme vigenti comunitarie, nazionali o regionali o dagli organi della Cooperativa.
ART. 22 - Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun socio, all’atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.
Inoltre, il socio che abbia ottenuto il finanziamento è obbligato al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione in misura non superiore al 3% (tre) per cento dell’importo del finanziamento ottenuto.

 

TITOLO V:
ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA
ART.23 - Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio in conformità dell’art.2372 c.c. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.
ART. 24 - L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale o operativa, mediante avviso che deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della adunanza, deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza in modo visibile nella sede sociale, deve essere inviato o recapitato entro lo stesso termine ai soci ed essere pubblicato in un quotidiano della Sardegna.
ART. 25 - L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
Al riguardo potrà essere convocata entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge.
Essa ha i seguenti compiti:

  1. discute ed approva il bilancio;

  2. nomina e revoca gli amministratori; nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione, il vice presidente, i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, e quando previsto il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

  3. determina il compenso dei sindaci;

  4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

  5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  7. prende atto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e fissa le direttive di massima per il consiglio stesso.

L’ordine del giorno dell’assemblea è fissato dal consiglio di amministrazione.
L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie di sua competenza.
ART. 26 - L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice presidente.
L’assemblea, sceglie, con approvazione tra i soci presenti, due scrutatori.
In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.
ART. 27 - Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.
Le votazioni devono essere palesi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; in caso di parità dei voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.
ART. 28 - Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci con diritto al voto.
ART. 29 - Le deliberazioni adottate dalla assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal presidente e dal segretario e da due scrutatori.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 30 - L’amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione formato da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri, aventi i requisiti di onorabilitÀ e professionalitÀ, eletti dalla assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa nel rispetto del secondo comma dell’art.2542 del codice civile.
ART. 31 - Gli amministratori ove interessati sono soggetti alla disciplina di cui all’art.2391 c.c.
ART. 32 - Il consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno dodici volte l’anno, e comunque quando il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri o i sindaci.
L’avviso di convocazione può essere comunicato via e-mail, via fax, salvo i casi di urgenza, tre giorni prima presso l’indirizzo fornito per iscritto da ciascun consigliere.
L’avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi.
ART. 33 - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.
ART. 34 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono riservate per legge o per statuto all’assemblea dei soci.
Spetta, tra l’altro, al consiglio di amministrazione:

  1. eleggere al proprio interno il Vicepresidente;

  2. esaminare e deliberare circa le domande di cui all’art.9 e le richieste di garanzia di cui all’art. 20;

  3. accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello stato, della regione, e di altri enti pubblici per la costituzione del Fondo di Riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

  4. richiedere l’autorizzazione della Regione ove l’accettazione dei contributi di enti pubblici o privati comporti la modifica di norme di statuto;

  5. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti o associazioni quindi aderire ad organismi di cui all’art. 2, 3^ comma;

  6. compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’assemblea ordinaria per averne l’approvazione.

ART. 35 - Il Presidente, che deve possedere una particolare e peculiare professionalità e onorabilità come previsto dal decreto 18/03/98 n.161 Ministero del Tesoro G.U. n. 122 del 28/05/98, presiede gli organi, l’assemblea ed il consiglio d’amministrazione, ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce tutte le direttive e può delegare parte di esse ad un consigliere all’uopo designato o al vice presidente. Il Presidente vigila e dispone, anche per delega, che l’intera struttura amministrativa, quindi gli uffici ed i loro responsabili operino in conformità alle decisioni del consiglio di amministrazione e nel rispetto degli interessi della Cooperativa.
Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che, a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi dal consigliere più anziano.
ART. 36 - Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente del consiglio di amministrazione potranno essere soggette a remunerazione e compensi stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale come disposto dal terzo comma dell’art.2389 c.c..

C) COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 37 - Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, dotati dei requisiti di cui all’art.2397 c.c, di cui uno eletto presidente, e di due supplenti eletti dall’assemblea, secondo quanto previsto dall’art.2400 e 2403 del c.c. ed ha le competenze di controllo contabile ai sensi del terzo comma dell’art.2409 bis del c.c.
I sindaci possono essere scelti anche fra i non soci.
ART. 38 - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dalla carica.
Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.
ART. 39 - Non sono eleggibili alla carica di sindaci o, se eletti decadono d’ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado, coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita e, persone in genere non abilitate dalla legge.

D) DIREZIONE
ART. 40 - Il Consiglio di amministrazione può nominare e delegare un Direttore per l’esecuzione delle delibere dell’organo amministrativo e per promuovere lo sviluppo della cooperativa nel territorio.
Il Direttore deve possedere ed aver maturato un’esperienza complessiva di almeno cinque anni in strutture quali confidi o cooperative di garanzia.

 

TITOLO VI:
BILANCIO

ART. 41 - Il bilancio comprende l’esercizio finanziario che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.
Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a quando sia approvato cosicché i soci possano prenderne visione.
ART. 42 - Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio potranno essere così destinati:

  1. il 30% al Fondo di Riserva legale;

  2. il contributo obbligatorio di cui all’art.13 cc.22 o 23 DL.269/2003 al fondo di garanzia interconsortile;

  3. la quota di utili che non è assegnata ad altri fondi o riserve deve essere destinata per i fini mutualistici. L’assemblea può sempre deliberare che, in deroga al comma precedente, la totalità degli avanzi netti della gestione sia devoluta al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

In caso di esaurimento delle riserve ed impossibilità di reintegrarle, le eventuali perdite ai sensi dell’art.2545 ter c.c. dovranno essere coperte dalle riserve indisponibili e dal capitale sociale.
Tuttavia ai sensi dell’art.2514 c.c. e dell’art.13 DL.269/2003 comma 19, e in ossequio ai principi della mutualità prevalente:

  1. è vietato distribuire ai soci i dividendi o avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualsiasi forma;

  2. è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

  3. dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, al fondo di garanzia interconsortile al quale la società aderisca e di cui ai commi 20 e seguenti dell’art.13 DL.269/2003.

È vietato altresì distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, anche in caso di scioglimento della cooperativa, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.
ART. 43 - In qualunque caso di scioglimento della società l’assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i soci, stabilendone i poteri.
Le clausole mutualistiche di cui al presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

 

TITOLO VII:
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44 - Per quanto non contemplato dal presente statuto, ci si riferirà alle norme in materia del codice civile e alle leggi speciali sui confidi.
ART. 45 - Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione della Cooperativa al 31.12.1991.
ART. 46 - Il primo consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell’assemblea ordinaria che provvede alla elezione delle cariche secondo disposizioni del presente statuto.
ART. 47 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni ed eventuali compensi.
Il primo Consiglio di Amministrazione stipula con una o più aziende di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il conseguimento dei fini sociali di cui all’art. 2, provvede alla organizzazione della cooperativa; accetta eventuali contributi dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge.

Firmato: Andria Mariolino – Cosimo Carrieri (sigillo)
 

   

Motore di Ricerca
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