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STATUTO
COOPERATIVA DI GARANZIA DEGLI ARTIGIANI
E DELLE PICCOLE IMPRESE
SEDE LEGALE SASSARI
TITOLO I:
Costituzione, Denominazione, Sede, Scopo,
Durata della Società
ART. 1 - È costituita la
“Cooperativa di Garanzia degli Artigiani e delle Piccole e Medie
Imprese Società Cooperativa”, che potrà avvalersi della
denominazione abbreviata “CONFIDI COOP.GAR.”.
La Cooperativa ha sede in Sassari.
ART. 2 - La Cooperativa, che è basata sui principi della
mutualità e non ha fini di lucro, si propone di fornire garanzie per
agevolare la concessione ai propri soci di cui al successivo art. 8,
di qualsiasi tipo di finanziamenti destinati all’esercizio delle
imprese, al fine di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento
delle produzioni, dei processi e degli stabilimenti.
La Cooperativa può inoltre assistere i propri soci nella
formulazione e documentazione delle richieste di credito di
qualsiasi altra forma o tipo presso enti pubblici o privati, a
carattere nazionale ed internazionale, nonché comunitario.
La Cooperativa può aderire a consorzi costituiti a livello
provinciale, regionale o nazionale con finalità connesse e
strumentali all’attività tipica della stessa.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e
mobiliari, finanziarie e commerciali strategiche per il
raggiungimento degli scopi sociali.
La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B., svolgere le attività previste
dal comma 32 dell’art.13 del D.L. 30.09.2003 n° 269.
Specificatamente la società può procedere alla pubblicazione di un
giornale sociale con il preciso scopo di tenere costantemente
informati i soci sugli sviluppi del settore delle piccole e medie
imprese in campo economico e normativo e quindi di pubblicizzare e
promuovere le attività e le iniziative della Cooperativa stessa.
ART. 3 - La durata della Cooperativa ha termine al 31
dicembre 2030; potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni
in dieci anni.
TITOLO II:
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 4 - Il patrimonio della
Cooperativa è costituito:
-
dal capitale variabile, che, in ogni
caso non può essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila virgola
zero zero), ai sensi dell’art.13, comma 12, D.L.269/2003, è formato
da quote, dell’importo minimo di euro 516,45 (cinquecentosedici
virgola quarantacinque) ciascuna, versate dai soci, nessuno dei
quali può detenere una quota di partecipazione superiore al 20
(venti) per cento del capitale;
-
dalle riserve;
-
da donazioni, lasciti ed elargizioni
di enti, associazioni o privati;
-
da un fondo formato da eventuali
contributi dello Stato, dell’ente Regione e di enti pubblici e da
una parte degli utili;
-
di un fondo antiusura ai sensi
dell’art.15 comma 2° della Legge n.108/96;
-
di un fondo di riserva indisponibile.
Il patrimonio di cui sopra deve
essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al
raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell’art.2.
I fondi di cui ai punti b), c), d), e) e f) non sono distribuibili
tra i soci nemmeno all’atto di scioglimento della Cooperativa.
Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme
provenienti dal versamento dell’eventuale quota di servizio, dai
diritti e dalle provvigioni di cui ai successivi artt.11 e 22,
nonché dai redditi patrimoniali dei fondi della Cooperativa stessa e
quindi dai contributi eventualmente concessi per le spese di
gestione della Cooperativa dalla regione, da enti, associazioni o
privati.
ART. 5 - La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le
obbligazioni sociali.
ART. 6 - Le quote sociali sono nominative.
Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è
frazionabile, non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio
della Cooperativa e comunque la cessione puo’ avvenire solo previa
autorizzazione dell’organo amministrativo.
Le quote possono essere trasferite per causa di successione con
effetto verso la società soltanto se l’erede sia socio o, avendo i
requisiti di cui all’art.8 sia ammesso in qualità di socio in
conformità all’art.9.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di
qualsiasi natura.
TITOLO III:
SOCI
ART. 7 - Il numero dei soci è
illimitato.
ART. 8 - Può far parte della Cooperativa l’impresa artigiana
iscritta all’albo previsto dalla legge 443/85 e successive
modificazioni purché non abbia in corso procedure per concordato
preventivo o per fallimento, né sia fallita e purché il suo titolare
non abbia riportato condanne a una pena che comporti l’interdizione
anche temporanea dei pubblici uffici. Restano soci in ogni caso i
soci fondatori che mantengono la loro quota sociale versata al
momento della costituzione della cooperativa.
Nello spirito di quanto espresso all’art. 6 della legge 443/85
potranno essere soci imprese di servizi od industriali di minori
dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo nonché,
secondo gli stessi parametri, le imprese di cui al comma 8 dell’art.
13 del D.L. 269/2003, enti privati di ricerca finanziaria e tecnica,
sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli
organi deliberanti.
ART. 9 - L’ammissione dei soci è fatta con deliberazione del
consiglio di amministrazione su domanda scritta degli interessati ed
è annotata, a cura del consiglio stesso, nel libro dei soci.
L’eventuale diniego deve essere motivato.
ART. 10 - Il socio è tenuto a versare all’atto di ammissione
la quota sociale.
ART. 11 - Il socio potrà essere tenuto a versare, inoltre,
all’atto dell’ammissione o nel momento di una richiesta di
prestazioni, una quota di servizio, il cui importo verrà deliberato
dal consiglio di amministrazione.
ART. 12 - Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i
regolamenti interni e le deliberazioni sociali, a prendere atto
delle convenzioni bancarie in essere ed a favorire in ogni modo gli
interessi della società.
ART. 13 - La perdita della qualità di socio ha luogo per
trasferimento della quota sociale, per causa di morte, recesso,
esclusione; essa deve essere annotata a cura del consiglio di
amministrazione nel libro dei soci.
Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al
consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
L’esclusione é deliberata dal consiglio di amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.8. L’esclusione potrà avvenire
nei confronti dell’impresa:
-
per la quale sia stata disposta la
cancellazione dal registro delle imprese ;
-
che trasferisca la propria sede fuori
dei territori in cui opera la Cooperativa;
-
che non effettua il pagamento , a
norma dell’art.10, delle quote sottoscritte;
-
che venga a trovarsi in una delle
altre condizioni di inidoneità previste dall’art.8 e nei casi
previsti dalla legge.
È comunque escluso di diritto il
socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per
debiti garantiti dalla Cooperativa ferme restando le procedure
necessarie per il recupero del credito.
ART. 14 - Le deliberazioni prese dal consiglio di
amministrazione debitamente motivate a norma dell’articolo
precedente devono essere comunicate all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni successivi
alla deliberazione.
Il socio può proporre opposizione davanti al tribunale a norma
dell’articolo 2533 c.c. avverso la deliberazione di esclusione
comunicatagli dal consiglio di amministrazione.
ART. 15 - Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle
quote in misura non superiore all’importo versato.
ART. 16 - Il pagamento deve essere effettuato entro
centoottanta giorni dall’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il
rapporto sociale per i casi di esclusione o morte.
ART. 17 - Il socio che ha ottenuto le garanzie dalla
Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt.13
e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver
adempiuto a tutti gli impegni.
ART. 18 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è
responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla
Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione di qualità di socio
si è verificata e ne risponde ai sensi dell’art.2536 c.c. fino al
termine di un anno dal giorno in cui si è verificata la perdita
della qualità di socio.
TITOLO IV:
OPERAZIONI
ART. 19 - La Cooperativa può
compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per il
raggiungimento degli scopi di cui all’art.2.
ART 20 - Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni
di garanzia dopo 15 gg dalla sua ammissione o, a discrezione del
consiglio d’amministrazione, subito dopo l’ammissione a socio.
Nel deliberare la concessione delle prestazioni, si dovrà tenere
conto:
-
della situazione patrimoniale, anche
extra aziendale, del titolare dell’impresa richiedente e delle
prospettive sia in termini di reddito che in termini di crescita o
stabilizzazione nel mercato dell’impresa stessa;
-
della durata e natura dei crediti
richiesti e delle garanzie che il socio offre;
-
dell’esposizione complessiva della
Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di
istruzione.
ART. 21 - La Cooperativa può
stipulare specifiche e particolari convenzioni con una o più aziende
di credito o con altri enti e associazioni per la concessione ai
propri soci di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di
garanzia per un importo massimo complessivo calcolato sulla base del
patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato,
secondo il rapporto fissato dalle norme vigenti comunitarie,
nazionali o regionali o dagli organi della Cooperativa.
ART. 22 - Il consiglio di amministrazione può deliberare che
ciascun socio, all’atto in cui chiede alla Cooperativa una
prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di
segreteria a copertura delle spese necessarie.
Inoltre, il socio che abbia ottenuto il finanziamento è obbligato al
pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal consiglio di
amministrazione in misura non superiore al 3% (tre) per cento
dell’importo del finanziamento ottenuto.
TITOLO V:
ORGANI SOCIALI
A) ASSEMBLEA
ART.23 - Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro
socio in conformità dell’art.2372 c.c. Ogni socio ha diritto ad un
voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può
esercitare il voto per più di due deleghe.
ART. 24 - L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene
convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale o operativa,
mediante avviso che deve contenere l’ordine del giorno, la data,
l’ora e il luogo della adunanza, deve essere affisso almeno 15
(quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza in modo
visibile nella sede sociale, deve essere inviato o recapitato entro
lo stesso termine ai soci ed essere pubblicato in un quotidiano
della Sardegna.
ART. 25 - L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di
amministrazione ogni anno entro i centoventi giorni successivi alla
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
Al riguardo potrà essere convocata entro centottanta giorni nei casi
previsti dalla legge.
Essa ha i seguenti compiti:
-
discute ed approva il bilancio;
-
nomina e revoca gli amministratori;
nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione, il vice
presidente, i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, e
quando previsto il soggetto al quale è demandato il controllo
contabile;
-
determina il compenso dei sindaci;
-
delibera sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci;
-
delibera sugli altri oggetti
attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;
-
approva l’eventuale regolamento dei
lavori assembleari;
-
prende atto delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e fissa le direttive di massima per il
consiglio stesso.
L’ordine del giorno dell’assemblea è
fissato dal consiglio di amministrazione.
L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di
amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie di sua
competenza.
ART. 26 - L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua
assenza dal vice presidente.
L’assemblea, sceglie, con approvazione tra i soci presenti, due
scrutatori.
In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi
assistere da un segretario designato dagli intervenuti incaricato di
redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il
verbale deve essere redatto da un notaio.
ART. 27 - Le assemblee ordinarie possono validamente
deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o
rappresentata la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno
fissato per la prima.
Le votazioni devono essere palesi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti
o rappresentati; in caso di parità dei voti, la proposta messa in
votazione si intende respinta.
ART. 28 - Le assemblee straordinarie possono validamente
deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima
convocazione almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza
dei votanti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato della società è necessario
il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci con
diritto al voto.
ART. 29 - Le deliberazioni adottate dalla assemblea ordinaria
debbono essere riportate in processi verbali firmati dal presidente
e dal segretario e da due scrutatori.
B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 30 - L’amministrazione è affidata ad un consiglio di
amministrazione formato da un minimo di quattro ad un massimo di
nove membri, aventi i requisiti di onorabilitÀ e professionalitÀ,
eletti dalla assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa nel
rispetto del secondo comma dell’art.2542 del codice civile.
ART. 31 - Gli amministratori ove interessati sono soggetti
alla disciplina di cui all’art.2391 c.c.
ART. 32 - Il consiglio di amministrazione si raduna in seduta
ordinaria almeno dodici volte l’anno, e comunque quando il
presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta la
maggioranza dei consiglieri o i sindaci.
L’avviso di convocazione può essere comunicato via e-mail, via fax,
salvo i casi di urgenza, tre giorni prima presso l’indirizzo fornito
per iscritto da ciascun consigliere.
L’avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa
forma e negli stessi termini al Presidente del Collegio Sindacale e
ai sindaci effettivi.
ART. 33 - Le deliberazioni del consiglio sono prese a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi la presiede.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la
presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non
ammettendosi deleghe.
ART. 34 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e
le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono
riservate per legge o per statuto all’assemblea dei soci.
Spetta, tra l’altro, al consiglio di amministrazione:
-
eleggere al proprio interno il
Vicepresidente;
-
esaminare e deliberare circa le
domande di cui all’art.9 e le richieste di garanzia di cui all’art.
20;
-
accettare donazioni, lasciti,
elargizioni di associazioni e privati, contributi dello stato, della
regione, e di altri enti pubblici per la costituzione del Fondo di
Riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non
sia necessaria una modifica dello statuto;
-
richiedere l’autorizzazione della
Regione ove l’accettazione dei contributi di enti pubblici o privati
comporti la modifica di norme di statuto;
-
stipulare e dare esecuzione alle
convenzioni con le aziende di credito e con altri enti o
associazioni quindi aderire ad organismi di cui all’art. 2, 3^
comma;
-
compilare il bilancio annuale,
corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e
curarne la presentazione all’assemblea ordinaria per averne
l’approvazione.
ART. 35 - Il Presidente, che
deve possedere una particolare e peculiare professionalità e
onorabilità come previsto dal decreto 18/03/98 n.161 Ministero del
Tesoro G.U. n. 122 del 28/05/98, presiede gli organi, l’assemblea ed
il consiglio d’amministrazione, ha la rappresentanza legale della
Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio
d’amministrazione, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri
prescritti, impartisce tutte le direttive e può delegare parte di
esse ad un consigliere all’uopo designato o al vice presidente. Il
Presidente vigila e dispone, anche per delega, che l’intera
struttura amministrativa, quindi gli uffici ed i loro responsabili
operino in conformità alle decisioni del consiglio di
amministrazione e nel rispetto degli interessi della Cooperativa.
Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è
sostituito dal Vice Presidente che, a sua volta, può essere
sostituito per gli stessi motivi dal consigliere più anziano.
ART. 36 - Le cariche di Presidente, Vice Presidente e
componente del consiglio di amministrazione potranno essere soggette
a remunerazione e compensi stabiliti dal consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale come disposto dal
terzo comma dell’art.2389 c.c..
C) COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 37 - Il collegio sindacale si compone di tre sindaci
effettivi, dotati dei requisiti di cui all’art.2397 c.c, di cui uno
eletto presidente, e di due supplenti eletti dall’assemblea, secondo
quanto previsto dall’art.2400 e 2403 del c.c. ed ha le competenze di
controllo contabile ai sensi del terzo comma dell’art.2409 bis del
c.c.
I sindaci possono essere scelti anche fra i non soci.
ART. 38 - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipi durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade
dalla carica.
Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono
essere registrati in un apposito libro.
ART. 39 - Non sono eleggibili alla carica di sindaci o, se
eletti decadono d’ufficio, i parenti e gli affini degli
amministratori sino al quarto grado, coloro che hanno nella società
un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita e,
persone in genere non abilitate dalla legge.
D) DIREZIONE
ART. 40 - Il Consiglio di amministrazione può nominare e
delegare un Direttore per l’esecuzione delle delibere dell’organo
amministrativo e per promuovere lo sviluppo della cooperativa nel
territorio.
Il Direttore deve possedere ed aver maturato un’esperienza
complessiva di almeno cinque anni in strutture quali confidi o
cooperative di garanzia.
TITOLO VI:
BILANCIO
ART. 41 - Il bilancio
comprende l’esercizio finanziario che va dal primo gennaio al
trentun dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli
amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti
giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l’assemblea che deve discuterlo.
Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alle relazioni
degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società,
durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a quando sia
approvato cosicché i soci possano prenderne visione.
ART. 42 - Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di
amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
inventario da compilarsi entrambi con oculata prudenza. Gli avanzi
netti di gestione risultanti dal bilancio potranno essere così
destinati:
-
il 30% al Fondo di Riserva legale;
-
il contributo obbligatorio di cui
all’art.13 cc.22 o 23 DL.269/2003 al fondo di garanzia
interconsortile;
-
la quota di utili che non è assegnata
ad altri fondi o riserve deve essere destinata per i fini
mutualistici. L’assemblea può sempre deliberare che, in deroga al
comma precedente, la totalità degli avanzi netti della gestione sia
devoluta al fondo di riserva straordinaria indivisibile.
In caso di esaurimento delle riserve
ed impossibilità di reintegrarle, le eventuali perdite ai sensi
dell’art.2545 ter c.c. dovranno essere coperte dalle riserve
indisponibili e dal capitale sociale.
Tuttavia ai sensi dell’art.2514 c.c. e dell’art.13 DL.269/2003 comma
19, e in ossequio ai principi della mutualità prevalente:
-
è vietato distribuire ai soci i
dividendi o avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualsiasi
forma;
-
è vietato distribuire le riserve fra
i soci cooperatori;
-
dovrà essere devoluto, in caso di
scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale, al fondo di garanzia interconsortile
al quale la società aderisca e di cui ai commi 20 e seguenti
dell’art.13 DL.269/2003.
È vietato altresì distribuire avanzi
di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
socie, anche in caso di scioglimento della cooperativa, ovvero di
recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.
ART. 43 - In qualunque caso di scioglimento della società
l’assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente scelti
tra i soci, stabilendone i poteri.
Le clausole mutualistiche di cui al presente titolo sono
inderogabili e devono essere in fatto osservate.
TITOLO VII:
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 44 - Per quanto non contemplato
dal presente statuto, ci si riferirà alle norme in materia del
codice civile e alle leggi speciali sui confidi.
ART. 45 - Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione
della Cooperativa al 31.12.1991.
ART. 46 - Il primo consiglio di amministrazione è nominato
dall’assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino
alla prima seduta dell’assemblea ordinaria che provvede alla
elezione delle cariche secondo disposizioni del presente statuto.
ART. 47 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci,
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività
mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione
dell’assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l’ordinamento e le mansioni ed eventuali compensi.
Il primo Consiglio di Amministrazione stipula con una o più aziende
di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il
conseguimento dei fini sociali di cui all’art. 2, provvede alla
organizzazione della cooperativa; accetta eventuali contributi dello
Stato, della Regione o di altri enti pubblici, ottempera agli
obblighi imposti dalle norme di legge.
Firmato: Andria Mariolino – Cosimo
Carrieri (sigillo)
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